Sì: i costi per un marchio registrato non utilizzato possono essere deducibili, ma solo se l’operazione è inerente all’attività d’impresa e adeguatamente documentata. L’articolo 103 del TUIR fissa un limite fiscale annuale all’ammortamento del costo del marchio, mentre l’onere della prova sull’inerenza grava sempre sul contribuente. La giurisprudenza più recente, inclusa quella di Cassazione, valorizza anche la potenzialità strategica del segno, non solo l’uso effettivo, aprendo margini interessanti per le imprese che sanno documentare le proprie scelte.
In breve:
- La deducibilità dei costi per marchi registrati inattivi dipende dalla documentazione strategica e dall’inerenza dimostrata dall’impresa, anche senza uso commerciale effettivo.
- Le quote di ammortamento del marchio sono limitate fiscalmente a un diciottesimo del costo annuo, con una deduzione massima di circa 5.000 € per un marchio da 90.000 € all’anno.
- La rivalutazione del valore fiscale del marchio può aumentare la quota deducibile, purché si rispettino i vincoli fiscali e si versi l’imposta sostitutiva, anche in caso di marchio non più utilizzato.
- L’onere della prova sulla inerenza strategica è tutto del contribuente, che deve conservare documenti e piani industriali coerenti con il ruolo del marchio nella strategia dell’impresa.
- Per difendersi da contestazioni, è fondamentale una perizia di valutazione accurata e documenti concreti come contratti, piani di sviluppo e ricerche di anteriorità.
Indice
- Marchi registrati ma non utilizzati: quali conseguenze sulla deducibilità dei costi
- Ammortamento e contabilizzazione del marchio non utilizzato
- Come costruire una perizia difendibile sul valore del marchio
- Onere della prova e giurisprudenza: cosa serve dimostrare davvero
- Errori comuni che fanno cadere la deducibilità
- Documenti e passaggi operativi per sostenere la deducibilità
- Perché rivolgersi a uno studio specializzato in proprietà industriale e fiscalità
- Le conseguenze fiscali quando il marchio resta inattivo
- Inattività del marchio e riconoscimento della deducibilità
- Come dimostrare l’utilizzo o la funzionalità del marchio
- Marchi usati e marchi inattivi: cosa cambia davvero sul piano fiscale
- Sanzioni e recupero fiscale in caso di deduzioni indebite
- Cosa insegna davvero la casistica sui marchi inattivi
- Come Studiolegalecoviello può aiutarti a difendere la deducibilità del tuo marchio
- Fonti
- Domande frequenti
Marchi registrati ma non utilizzati: quali conseguenze sulla deducibilità dei costi
La domanda che arriva più spesso agli studi di consulenza fiscale è diretta: un marchio depositato e mai sfruttato commercialmente genera comunque un costo deducibile? La risposta tecnica dipende da tre variabili che interagiscono tra loro: la natura del costo (registrazione, acquisto, royalty), il regime contabile applicato e la capacità dell’impresa di provare l’inerenza della spesa.
L’articolo 103 del TUIR distingue nettamente le spese di prima registrazione dalle quote di ammortamento del marchio come bene immateriale. Le spese sostenute per depositare un marchio, come tasse di deposito, onorari professionali e ricerche di anteriorità, sono generalmente deducibili per intero nell’esercizio in cui vengono sostenute, poiché rientrano tra i costi di funzionamento dell’attività industriale. Diverso è il trattamento del marchio acquisito a titolo oneroso o generato internamente con costi capitalizzabili: qui entra in gioco la regola del diciottesimo.
La regola del diciottesimo (art. 103 TUIR)
Le quote di ammortamento del marchio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo ogni anno. Questo significa che un marchio iscritto a bilancio per 180.000 € genera, al massimo, una deduzione fiscale di 10.000 € annui, indipendentemente dall’aliquota di ammortamento civilistico adottata in bilancio. La discrasia tra ammortamento civilistico e limite fiscale genera spesso variazioni in aumento in dichiarazione dei redditi, un dettaglio che molte imprese trascurano nel primo anno di iscrizione del bene.
Sul fronte delle royalties, il quadro cambia in base al ruolo del soggetto: chi concede il marchio in licenza (licenziante) tassa il canone come ricavo d’esercizio, mentre chi lo utilizza (licenziatario) deduce il costo secondo il principio di competenza, a condizione che il canone sia proporzionato al valore economico del segno e non celi un trasferimento di utili verso soggetti collegati.
Le operazioni di rivalutazione dei marchi, disciplinate dall’articolo 110 del D.L. 104/2020 e dall’articolo 13 del D.lgs. 38/2005, permettono di allineare il valore fiscale al valore civilistico tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva. L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 105 del 14 marzo 2022, ha confermato che le quote di ammortamento derivanti da rivalutazione restano deducibili extracontabilmente anche dopo l’eliminazione del bene dal bilancio, purché vengano rispettati i vincoli di sospensione d’imposta sulle riserve.
Le principali fonti normative da tenere sotto mano quando si affronta un caso di marchio inattivo sono:
- L’art. 103 TUIR per il limite di ammortamento fiscale.
- L’art. 110 D.L. 104/2020 per la rivalutazione dei beni immateriali.
- L’art. 13 D.lgs. 38/2005 per gli effetti fiscali della transizione IAS/IFRS.
- Le prassi dell’Agenzia delle Entrate su interpelli specifici in materia di marchi.
Un consiglio: prima di avviare qualsiasi operazione di rivalutazione o conferimento del marchio, verifica se l’impresa ha già beneficiato di regimi agevolativi analoghi negli anni precedenti: la sovrapposizione di regimi può generare un doppio recupero fiscale in caso di controllo.
Ammortamento e contabilizzazione del marchio non utilizzato
La prima decisione contabile riguarda la capitalizzazione. Un marchio acquistato a titolo oneroso va sempre iscritto tra le immobilizzazioni immateriali, indipendentemente dal suo utilizzo commerciale effettivo. Un marchio generato internamente, invece, secondo lo standard IAS 38 non può essere capitalizzato: i costi di ricerca e sviluppo del segno distintivo restano spese di periodo, salvo il caso in cui derivino da un’acquisizione aziendale con relativa allocazione del prezzo pagato (purchase price allocation).
Ecco i passaggi operativi che un’impresa deve seguire per gestire correttamente un marchio non utilizzato in bilancio:
- Verificare il titolo di iscrizione: distinguere acquisto oneroso, conferimento, o generazione interna determina se il bene può comparire in bilancio.
- Calcolare la quota civilistica: il piano di ammortamento contabile può prevedere una durata diversa da quella fiscale, in base alla vita utile stimata del marchio.
- Applicare il limite fiscale: la deduzione non può superare un diciottesimo del costo, generando eventuali variazioni in aumento se l’ammortamento civilistico è più rapido.
- Considerare l’IRAP: le quote di ammortamento dei marchi concorrono alla base imponibile IRAP secondo le regole ordinarie, con effetti che vanno simulati separatamente rispetto all’IRES.
- Valutare la rivalutazione: se il marchio ha un valore di mercato superiore al costo storico, la rivalutazione con imposta sostitutiva può ampliare la base ammortizzabile fiscale, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella già citata Risposta n. 105/2022.
Un esempio numerico aiuta a fissare l’impatto pratico. Un marchio iscritto per 90.000 € genera una quota fiscale massima di 5.000 € annui per diciotto anni. Se lo stesso marchio viene rivalutato a 270.000 €, la nuova base ammortizzabile fiscale sale a 15.000 € annui, triplicando il beneficio fiscale a parità di aliquota IRES, a condizione che l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione sia stata versata correttamente e che i vincoli sulle riserve in sospensione d’imposta vengano rispettati secondo l’art.13 D.lgs. 38/2005.
Il passaggio agli standard IAS/IFRS complica ulteriormente il quadro, perché introduce il test di impairment: un marchio non utilizzato per un periodo prolungato deve essere sottoposto a verifica di recuperabilità, con possibile svalutazione contabile che non sempre coincide con la deduzione fiscale ammessa. Approfondire questi meccanismi nella pratica di conferimento dei marchi in società aiuta a evitare errori di allineamento tra valore contabile e valore fiscale.
Come costruire una perizia difendibile sul valore del marchio
Una perizia costruita male vale meno della carta su cui è scritta, e in sede di accertamento diventa un boomerang. I tre metodi di valutazione riconosciuti dalla prassi professionale sono il metodo del costo, il metodo reddituale e il metodo di mercato, ciascuno con applicazioni e limiti diversi.
Il metodo del costo stima il valore del marchio sulla base delle spese storiche sostenute per crearlo o registrarlo, rivalutate per l’inflazione. È il metodo più semplice da documentare ma tende a sottostimare marchi con forte valore reputazionale accumulato nel tempo. Il metodo reddituale capitalizza i flussi di reddito attribuibili al marchio, tipicamente tramite un tasso di royalty ipotetico applicato al fatturato atteso: è il metodo più usato nelle perizie per operazioni intra-gruppo, perché consente di giustificare economicamente il canone di licenza. Il metodo di mercato, infine, confronta transazioni comparabili su marchi simili per settore e dimensione, ma soffre della scarsità di dati pubblici comparabili nel mercato italiano.
Una perizia solida deve appoggiarsi su elementi verificabili, non su stime discrezionali:
- Ricerche di mercato indipendenti sul settore di riferimento del marchio.
- Piani commerciali che dimostrino l’intenzione di sfruttamento futuro del segno.
- Comparabili di settore per royalty rate, tratti da banche dati specializzate o da contratti di licenza pubblici.
- Documentazione delle spese di comunicazione e promozione sostenute a tutela della reputazione del marchio.
- Report tecnico che colleghi il valore attribuito alla strategia industriale complessiva dell’impresa.
Per le operazioni intra-gruppo, la perizia sulle royalties assume un peso specifico nella difesa da contestazioni di transfer pricing. L’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza chiedono che la documentazione oggettiva sostenga la determinazione delle royalties, evitando canoni sganciati dalla reale capacità del marchio di generare valore economico.
Un consiglio: allega sempre alla perizia una sintesi delle ricerche di anteriorità svolte prima della registrazione: dimostrano che il marchio è stato scelto con criteri strategici e non come mero adempimento formale, un dettaglio che rafforza la credibilità dell’intera valutazione.
Onere della prova e giurisprudenza: cosa serve dimostrare davvero
Il principio di inerenza non richiede che il marchio sia effettivamente sfruttato in commercio: richiede che il costo sia collegato, anche solo potenzialmente, all’attività d’impresa. Questo è il punto che sfugge a molti contribuenti e che la giurisprudenza più recente ha progressivamente chiarito.
La dottrina tributaria più aggiornata interpreta l’inerenza come correlazione strategica, non come nesso di causalità diretta con un ricavo specifico. Un marchio registrato in vista di un futuro lancio di prodotto, o mantenuto come riserva strategica per impedire a concorrenti di occupare uno spazio commerciale, può quindi generare costi deducibili anche in assenza di vendite immediate collegate al segno.
Le decisioni delle commissioni tributarie confermano questo approccio caso per caso. In alcune pronunce, come quelle raccolte nella giurisprudenza delle Commissioni tributarie, la deducibilità è stata riconosciuta quando l’impresa ha dimostrato un piano industriale coerente, mentre è stata negata nei casi in cui il marchio risultava registrato senza alcun collegamento documentabile con l’attività, o quando la registrazione appariva finalizzata unicamente a ottenere un vantaggio fiscale artificioso.
La tendenza più recente della Cassazione, richiamata dalla dottrina, sposta l’attenzione dall’uso effettivo alla potenzialità strategica del marchio: conta la capacità del segno di generare valore futuro per l’impresa, documentata attraverso piani commerciali, studi di mercato o operazioni preparatorie, non solo le vendite già realizzate.
Sul piano processuale, l’onere della prova ricade interamente sul contribuente. Questo significa che:
- La sola iscrizione del marchio nei registri UIBM non basta a dimostrare l’inerenza.
- Serve una traccia documentale contemporanea alla registrazione, non ricostruita a posteriori in sede di contenzioso.
- La cosiddetta “doppia conforme” (due sentenze di merito conformi) limita fortemente la possibilità di ricorrere in Cassazione su questioni di fatto, rendendo decisivo il primo grado di giudizio.
- Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate, come la Risposta n. 105/2022, offrono indicazioni preventive utili per evitare contenziosi, ma non sostituiscono una difesa documentale solida in caso di verifica.
Il UIBM fornisce riferimenti utili anche per i marchi storici di interesse nazionale, una categoria che può rafforzare argomentazioni di continuità strategica quando il segno ha una tradizione commerciale consolidata anche se temporaneamente non sfruttato.
Errori comuni che fanno cadere la deducibilità
I controlli fiscali su marchi e beni immateriali seguono schemi ricorrenti. Conoscerli in anticipo permette di correggere la rotta prima che arrivi un accertamento.
- Assenza di collegamento documentale con l’attività: registrare un marchio senza alcuna traccia di piano commerciale o studio di mercato è il primo elemento che attira l’attenzione dei verificatori.
- Royalty non proporzionate al valore economico: canoni di licenza gonfiati o sganciati da comparabili di mercato vengono riqualificati come distribuzione occulta di utili, specialmente tra società collegate.
- Perizie generiche o non aggiornate: una valutazione fatta una sola volta e mai rivista, nonostante il mercato o l’attività dell’impresa siano cambiati, perde credibilità probatoria.
- Confusione tra spese di registrazione e capitalizzazione: dedurre integralmente costi che avrebbero dovuto essere capitalizzati genera un recupero automatico in sede di verifica.
- Mancata coerenza tra bilancio civilistico e dichiarazione fiscale: variazioni in aumento o in diminuzione non tracciate correttamente in dichiarazione sono tra i primi elementi controllati dagli uffici.
Le azioni correttive più efficaci restano semplici: aggiornare periodicamente la perizia, conservare ogni documento che collega il marchio alla strategia d’impresa e verificare annualmente la coerenza tra ammortamento civilistico e limite fiscale del diciottesimo.
Documenti e passaggi operativi per sostenere la deducibilità
Una difesa fiscale credibile si costruisce prima del controllo, non durante. La checklist documentale essenziale comprende:
- Contratti di licenza d’uso, con indicazione chiara del tasso di royalty e dei criteri di determinazione.
- Perizia di valutazione del marchio, aggiornata e coerente con i metodi riconosciuti dalla prassi professionale.
- Fatture e ricevute relative alle spese di registrazione, rinnovo e mantenimento del marchio.
- Piani commerciali o industriali che indichino l’uso previsto, anche futuro, del segno distintivo.
- Ricerche di anteriorità e di interferenza svolte prima del deposito, utili a dimostrare la serietà strategica della scelta.
- Corrispondenza interna o verbali che attestino le decisioni aziendali collegate al marchio.
La raccolta di questi documenti dovrebbe partire dal momento stesso della registrazione, non essere ricostruita anni dopo. Assegnare una responsabilità interna chiara, spesso all’ufficio legale o amministrativo, evita che le prove vengano disperse nel tempo. Quando l’operazione riguarda importi significativi o strutture di gruppo, coinvolgere una consulenza fiscale e legale specializzata prima di finalizzare contratti di licenza o operazioni di conferimento riduce sensibilmente il rischio di contestazione successiva.
Perché rivolgersi a uno studio specializzato in proprietà industriale e fiscalità
Gestire la deducibilità di un marchio non utilizzato richiede competenze incrociate tra diritto industriale e diritto tributario, un terreno dove pochi professionisti operano con continuità. Esistono studi che uniscono consulenza su proprietà industriale e pianificazione fiscale su asset immateriali, un approccio integrato utile quando la difesa della deducibilità passa anche dalla solidità della registrazione del marchio stesso. I deliverable tipici comprendono perizie di valutazione, assistenza nella redazione di contratti di licenza e supporto documentale in caso di verifica. Una consulenza specialistica non elimina il rischio fiscale, ma riduce sensibilmente la probabilità che una scelta strategica venga liquidata come priva di inerenza per mancanza di prove.
Le conseguenze fiscali quando il marchio resta inattivo
Un marchio registrato ma mai commercializzato non genera automaticamente un disconoscimento della deduzione, ma alza il livello di attenzione richiesto in sede di controllo. L’Agenzia delle Entrate tende a contestare la deducibilità quando l’inattività si prolunga senza alcuna spiegazione strategica documentata, interpretando la registrazione come operazione priva di collegamento con l’attività economica reale.
Il rischio concreto riguarda soprattutto le quote di ammortamento dedotte negli anni di inattività prolungata: se l’impresa non riesce a dimostrare un piano di sfruttamento futuro credibile, l’ufficio può contestare la deduzione per gli anni successivi al primo, non necessariamente per l’anno di registrazione. Le royalties pagate su marchi inutilizzati rappresentano un secondo terreno di contestazione frequente, perché un canone versato per un segno che non genera alcun ricavo appare, agli occhi dei verificatori, sganciato dal principio di inerenza.
La conseguenza pratica è che l’inattività prolungata sposta l’onere della prova verso l’impresa in modo progressivo: più tempo passa senza uso commerciale, più solida deve essere la documentazione a supporto della strategia industriale sottostante. Un marchio registrato in vista di un lancio previsto entro pochi mesi si difende diversamente da un marchio fermo da un decennio senza alcun piano associato.
Inattività del marchio e riconoscimento della deducibilità
L’inattività, di per sé, non è un motivo automatico di esclusione dalla deducibilità. Il punto chiave è distinguere tra inattività “strategica”, cioè temporanea e giustificata da scelte commerciali documentate, e inattività “sostanziale”, cioè priva di qualsiasi collegamento con un progetto industriale reale.
Le imprese che registrano marchi difensivi, per impedire a terzi di occupare uno spazio di mercato adiacente al proprio core business, rientrano tipicamente nella prima categoria, a condizione che questa finalità sia esplicitata in documenti interni o in comunicazioni verso terzi. Lo stesso vale per i marchi registrati in previsione dell’espansione internazionale, dove i tempi di lancio effettivo possono allungarsi per ragioni regolatorie o di mercato indipendenti dalla volontà dell’impresa.
Il rischio più concreto riguarda invece i marchi registrati senza alcuna funzione riconoscibile, spesso frutto di scelte difensive generiche o di duplicazioni interne al gruppo societario. In questi casi, il riconoscimento della deducibilità tende a essere negato non perché il marchio sia inattivo, ma perché l’impresa non riesce a fornire alcuna prova di un progetto collegato. La differenza, ancora una volta, non sta nell’uso ma nella capacità di documentare l’intento.
Come dimostrare l’utilizzo o la funzionalità del marchio
La prova dell’inerenza non richiede necessariamente vendite già realizzate sotto il marchio. Richiede una traccia coerente di atti che dimostrino la funzionalità strategica del segno all’interno del piano industriale dell’impresa.
Le procedure più efficaci includono la conservazione di comunicazioni interne che motivino la scelta di registrazione, l’inserimento del marchio in piani commerciali o business plan presentati a soci o finanziatori, e la documentazione di eventuali trattative di licenza o co-branding, anche se non concluse. Anche le attività di sorveglianza del marchio, come il monitoraggio di eventuali contraffazioni o registrazioni confliggenti da parte di terzi, rafforzano la tesi di un uso funzionale del segno, perché dimostrano che l’impresa considera il marchio un asset attivo da proteggere.

Un’altra procedura spesso sottovalutata riguarda la coerenza temporale: registrare un marchio e attendere anni senza alcuna azione visibile è meno defendibile rispetto a un percorso scandito da tappe verificabili, come depositi di estensione internazionale, studi di fattibilità commerciale o contatti con potenziali licenziatari. Ogni passaggio, anche informale, che testimoni un interesse concreto verso lo sfruttamento del marchio, contribuisce a costruire una prova di funzionalità solida in caso di verifica fiscale.
Marchi usati e marchi inattivi: cosa cambia davvero sul piano fiscale
Sul piano formale, il trattamento fiscale delle quote di ammortamento non distingue tra marchio usato e marchio inattivo: il limite dell’articolo 103 TUIR si applica in entrambi i casi allo stesso modo. La differenza emerge sul piano probatorio e, di conseguenza, sul piano del rischio.
Un marchio effettivamente utilizzato in commercio genera prove naturali della propria inerenza: fatture di vendita, materiale pubblicitario, contratti con distributori. Un marchio inattivo deve invece costruire artificialmente questa traccia documentale, perché non dispone di prove “spontanee” generate dall’attività operativa quotidiana. Questo significa che, a parità di importo dedotto, l’impresa con un marchio inattivo affronta un onere probatorio più pesante e un rischio di contestazione più alto in caso di verifica.
Le royalties seguono la stessa logica asimmetrica: un canone pagato per un marchio commercialmente attivo si giustifica con il fatturato generato, mentre un canone su un marchio inattivo richiede una perizia reddituale che ipotizzi flussi futuri, con margini di discrezionalità che gli uffici tendono a scrutinare con maggiore attenzione. La differenza pratica, quindi, non sta nell’importo deducibile ammesso dalla norma, ma nello sforzo documentale necessario per sostenerlo davanti a un accertamento.
Sanzioni e recupero fiscale in caso di deduzioni indebite
Quando l’Agenzia delle Entrate disconosce una deduzione relativa a un marchio non utilizzato, le conseguenze si sviluppano su due livelli distinti: il recupero dell’imposta non versata e le sanzioni amministrative collegate alla violazione.
Il recupero fiscale comporta la ripresa a tassazione delle quote di ammortamento indebitamente dedotte, con applicazione degli interessi di mora calcolati dal momento del mancato versamento. Le sanzioni amministrative per dichiarazione infedele si applicano quando la deduzione contestata supera le soglie previste dalla normativa sanzionatoria tributaria, e la loro misura varia in base alla gravità della violazione e alla presenza di comportamenti fraudolenti o meramente colposi.
Un elemento spesso trascurato riguarda l’effetto a cascata sugli esercizi successivi: se un marchio viene ammortizzato su diciotto anni e la deduzione viene contestata per i primi esercizi, l’ufficio può estendere la verifica agli anni seguenti, specialmente se la documentazione a supporto rimane la stessa e insufficiente. Le imprese che si trovano in questa situazione possono valutare strumenti di adesione o accertamento con adesione per ridurre l’impatto sanzionatorio, ma la prevenzione documentale resta sempre la strategia più efficace: una perizia aggiornata e una traccia coerente di atti strategici riducono drasticamente la probabilità che la contestazione arrivi, prima ancora di doverla gestire in sede contenziosa.
Cosa insegna davvero la casistica sui marchi inattivi
La lettura di anni di interpelli e sentenze porta a una conclusione che sorprende molti fiscalisti alle prime armi: il fattore decisivo non è quasi mai la norma in sé, ma la qualità della narrazione documentale che l’impresa riesce a costruire. L’articolo 103 TUIR e le regole sulla rivalutazione sono chiari; quello che varia, caso per caso, è la capacità del contribuente di trasformare una scelta commerciale in una prova verificabile.
Il consiglio più diffuso, “usa il marchio e non avrai problemi”, è incompleto. Molte imprese usano il marchio ma non lo documentano, e finiscono comunque in contenzioso perché non riescono a ricostruire a posteriori la logica delle scelte fatte anni prima. Altre, con marchi temporaneamente inattivi ma perizie solide e piani industriali coerenti, superano la verifica senza difficoltà. La priorità reale non è l’uso, è la tracciabilità della decisione strategica nel momento in cui viene presa, non quando arriva l’accertamento.
— STUDIO
Come Studiolegalecoviello può aiutarti a difendere la deducibilità del tuo marchio
Costruire una difesa fiscale credibile su un marchio non utilizzato richiede competenze che raramente convivono in un solo professionista: diritto industriale per la registrazione e la sorveglianza del segno, fiscalità per la struttura dell’ammortamento e delle royalties, capacità peritale per la valutazione economica.
Studiolegalecoviello integra queste competenze in un unico percorso di consulenza, affiancando le imprese sia nella fase di registrazione dei marchi sia nella costruzione della documentazione necessaria a sostenere la deducibilità dei costi collegati. Il percorso operativo parte da un’analisi preliminare della situazione: tipologia di marchio, data di registrazione, eventuale uso pregresso e obiettivi commerciali futuri dell’impresa. Da qui si valuta se serve una perizia di valutazione, un’assistenza nella redazione di contratti di licenza, o un supporto specifico in caso di verifica già avviata dall’Agenzia delle Entrate. Chi desidera un primo confronto può partire dalla pagina dei servizi di consulenza in proprietà industriale e intellettuale, indicando la situazione del proprio marchio per ricevere un’indicazione sui passaggi successivi da compiere.
Fonti
Per approfondire i riferimenti normativi citati, consulta la Risposta n. 105/2022 dell’Agenzia delle Entrate sulla rivalutazione e le decisioni delle Commissioni tributarie sulla deducibilità caso per caso.
- Risposta n. 105 / 14.03.2022 – Agenzia delle Entrate
- Giurisprudenza Commissioni tributarie (sentenza 04/04/2011 n.128 e altre)
- Marchio d’impresa: disciplina civilistica e fiscale
Domande frequenti
Cosa succede se uso un marchio registrato senza autorizzazione?
Chi utilizza un marchio registrato senza il consenso del titolare commette una violazione di diritti di proprietà industriale, con possibili conseguenze civili (risarcimento del danno, inibitoria) e penali nei casi più gravi. Sul piano fiscale, eventuali costi legati a un uso non autorizzato non sono deducibili per chi lo utilizza abusivamente, mentre il titolare può agire anche tramite azioni di opposizione al marchio.
La registrazione di un marchio aiuta a risparmiare sulle tasse?
Le spese di registrazione sono generalmente deducibili per intero nell’esercizio in cui vengono sostenute, e l’eventuale rivalutazione successiva del marchio può ampliare la base ammortizzabile fiscale. Il beneficio reale dipende però dalla corretta documentazione dell’inerenza, non dalla sola registrazione.
Posso usare un marchio registrato da altri?
No, salvo autorizzazione esplicita tramite un contratto di licenza o cessione con il titolare. Prima di adottare un segno distintivo, conviene sempre effettuare una ricerca di anteriorità per verificare l’esistenza di altri marchi già registrati.
Quali sono i benefici della registrazione di un marchio?
La registrazione garantisce l’esclusiva sull’uso del segno nel proprio settore, protegge da imitazioni e contraffazioni e consente di ammortizzare fiscalmente il costo secondo le regole dell’articolo 103 TUIR. Rappresenta inoltre un asset valorizzabile in operazioni di cessione, licenza o conferimento in società.
Un marchio non utilizzato può essere ammortizzato fiscalmente?
Sì, se la spesa è documentata e inerente a una strategia industriale, anche se il marchio non genera ancora ricavi diretti. La deduzione resta comunque soggetta al limite di un diciottesimo del costo previsto dall’articolo 103 TUIR.
