Una clausola di grant-back stabilisce quali diritti sui miglioramenti sviluppati dal licenziatario tornano al concedente della tecnologia. Il punto non è soltanto chi diventa proprietario: bisogna definire chi può usare i risultati, concederli a terzi e continuare a innovare. Nel quadro UE vigente, l’obbligo di concedere in esclusiva o trasferire i diritti sui propri miglioramenti richiede particolare attenzione antitrust. L’assenza dell’esenzione per categoria non equivale, da sola, a illiceità automatica.
Questa guida riguarda la negoziazione dei miglioramenti nelle licenze tecnologiche tra imprese. Non sostituisce la guida generale alla licenza di brevetto né un contratto personalizzato. Serve a preparare le informazioni necessarie per una revisione legale e tecnica, prima che formule troppo ampie impegnino anche lo sviluppo futuro dell’azienda.

Che cosa sono i miglioramenti nella tecnologia concessa in licenza
Un’impresa può ricevere una tecnologia e adattarla alla propria produzione: modificare un componente, sviluppare una procedura, correggere un programma o individuare una nuova applicazione. Non tutti questi interventi hanno lo stesso valore e non tutti generano un autonomo titolo di proprietà intellettuale. Chiamarli semplicemente «sviluppi» non chiarisce quali diritti siano coinvolti.
Il primo allegato utile è una fotografia della situazione iniziale: brevetti e domande identificati, versioni del software, documentazione e pacchetti di know-how consegnati. Senza questo riferimento, diventa difficile capire se un risultato successivo provenga dalla tecnologia ricevuta o da conoscenze e progetti già disponibili al licenziatario.
Occorre poi distinguere sviluppo autonomo, miglioramento della tecnologia e risultato realizzato congiuntamente. L’approfondimento sull’accordo di co-sviluppo e sulla titolarità di brevetti e software riguarda proprio l’organizzazione dei contributi comuni. Un grant-back, invece, disciplina il ritorno di diritti nel rapporto di licenza: le due questioni possono incontrarsi, ma non vanno confuse.
Regole UE 2026: che cosa verificare prima della firma
La pagina della Commissione europea sulle licenze tecnologiche conferma che il nuovo TTBER, regolamento (UE) 2026/877, è entrato in vigore il 1° maggio 2026. Sono stati adottati anche nuovi orientamenti. Una revisione svolta oggi non dovrebbe quindi trattare il precedente regolamento come l’unico riferimento attuale.
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento UE 2026/877 sulle categorie di accordi di trasferimento di tecnologia esclude dall’esenzione l’obbligo, diretto o indiretto, di concedere una licenza esclusiva o trasferire diritti sui propri miglioramenti o nuove applicazioni al concedente o a un terzo da lui designato. È una verifica sul contenuto effettivo dell’obbligo, non soltanto sulla sua etichetta.
Gli orientamenti della Commissione 2026, punti 155–159 sui grant-back spiegano la necessità della valutazione individuale e il diverso trattamento dei grant-back non esclusivi, nel rispetto dei presupposti dell’esenzione. La previsione di un corrispettivo non elimina da sola l’esclusione del grant-back esclusivo; può però rilevare nell’esame individuale.
Il controllo va svolto sull’intero accordo. Una clausola apparentemente non esclusiva può essere accompagnata da altri obblighi che limitano in concreto l’impiego dei risultati. È quindi opportuno raccogliere anche lettere laterali, accordi di fornitura e impegni verso società collegate, evitando di valutare una sola pagina estratta dal contesto.
Proprietà, uso ed esclusiva sono decisioni differenti
Lasciare formalmente il risultato al suo sviluppatore non risolve ogni problema se questi non può utilizzarlo. Per negoziare con chiarezza conviene scomporre l’operazione in decisioni separate: titolarità, licenza di ritorno, utilizzazione propria, accesso dei terzi, facoltà di concedere ulteriori licenze e durata. Solo dopo è possibile verificare se la soluzione corrisponda all’equilibrio commerciale voluto.
| Scelta contrattuale | Domanda da risolvere | Documento utile |
|---|---|---|
| Perimetro dei risultati | Quali modifiche e nuove applicazioni sono comprese? | Allegato tecnico con versioni iniziali |
| Diritti attribuiti | Si trasferisce proprietà o si concede soltanto uso? | Matrice di titolarità e licenze |
| Sfruttamento residuo | Che cosa può continuare a fare lo sviluppatore? | Elenco degli utilizzi consentiti |
| Accesso di terzi | Chi può ricevere tecnologia e documenti? | Regole su sublicenze e riservatezza |
| Fine del rapporto | Quali diritti e accessi sopravvivono? | Piano di uscita e archivio dei risultati |
La tabella non è un modello di clausola pronto da firmare. Serve a rendere visibili le decisioni che una formulazione sintetica può nascondere, così che responsabili tecnici, commerciali e legali discutano della stessa operazione.

Un esempio pratico: il componente migliorato dal licenziatario
Si immagini, come esempio ipotetico, una PMI che utilizzi in licenza un componente e ne sviluppi una variante per il proprio impianto. Il concedente desidera usare la variante nella sua rete; la PMI vuole recuperare l’investimento e non perdere la possibilità di impiegarla. Prima di discutere di royalty occorre capire che cosa sia stato effettivamente realizzato.
Il dossier dovrebbe identificare il componente iniziale, la modifica, gli autori dei contributi, le prove tecniche disponibili e i vincoli derivanti dai contratti con progettisti o fornitori. Un disegno aggiornato senza cronologia non dimostra da solo l’intera catena dei diritti. Anche l’accesso materiale ai file non coincide necessariamente con la facoltà di concedere una licenza.
Le parti possono quindi confrontare scenari contrattuali differenti, con valutazione antitrust quando necessaria. Non è corretto proporre una soluzione come automaticamente conforme solo perché permette alla PMI di conservare il nome come titolare. La revisione deve considerare le possibilità reali di utilizzo e la sostenibilità del progetto, non soltanto le intestazioni.
Per le condizioni di base del rapporto, la guida alla licenza di brevetto, royalties ed esclusiva offre un inquadramento complementare. Qui la domanda specifica rimane come trattare i risultati successivi, evitando che una definizione generica assorba ogni futura attività del licenziatario.
Quali punti portare alla negoziazione del grant-back
Definizioni e procedura di classificazione
Una definizione utile descrive il collegamento richiesto con la tecnologia iniziale e i criteri per documentarlo. È opportuno stabilire chi segnala il risultato, quali informazioni presenta e come si decide in caso di disaccordo. Il procedimento non dovrebbe costringere l’impresa a divulgare indistintamente tutti i progetti futuri per dimostrare che uno di essi è autonomo.
Destinatari, sublicenze e accessi tecnici
Se il concedente vuole distribuire il miglioramento ad altri licenziatari, bisogna discutere quali soggetti possano riceverlo, per quali impieghi e con quali documenti. Le regole della sublicenza IP e della catena dei diritti aiutano a verificare se il potere di autorizzare terzi esista davvero. Le promesse a valle devono essere compatibili con i limiti degli accordi a monte.
Compensi e costi da non lasciare impliciti
Il piano economico dovrebbe distinguere uso della tecnologia iniziale, valore dei nuovi risultati e attività necessarie per renderli disponibili. Traduzione di documenti, formazione, manutenzione e supporto tecnico possono comportare impegni diversi. Non esiste una percentuale standard che risolva ogni grant-back: il preventivo e la negoziazione devono partire dal perimetro concreto e dalle alternative delle parti.

Know-how, riservatezza e uscita dalla licenza
Per condividere un miglioramento non sempre basta consegnare un titolo registrato: possono servire istruzioni, configurazioni, risultati di test e conoscenze riservate. Conviene descrivere che cosa viene consegnato, a chi, con quali misure di protezione e quali registrazioni degli accessi. Documentazione tecnica e permessi d’uso devono rimanere allineati.
Come introduzione al tema è disponibile il video dello Studio Legale Coviello sul segreto industriale. Non riguarda specificamente il TTBER 2026 e non sostituisce il controllo antitrust della clausola: aiuta a inquadrare il valore delle conoscenze che le parti si scambiano.
Bisogna poi distinguere cessazione della licenza iniziale, diritti sui miglioramenti e restituzione dei supporti. La guida sulla fine della licenza di know-how, restituzione e prove approfondisce la gestione dell’uscita. Un piano coerente chiarisce anche chi conserva copie tecniche per le attività ancora consentite, senza autorizzare una conservazione indiscriminata dei segreti altrui.
Contratti precedenti al maggio 2026 e controlli sul portafoglio
L’articolo 10 del regolamento prevede un periodo transitorio fino al 30 aprile 2027 per gli accordi già in vigore il 30 aprile 2026 che soddisfacevano le condizioni del precedente regolamento ma non quelle del nuovo. Non è una sanatoria generale per ogni vecchia licenza: devono essere verificati i presupposti del regime transitorio.
Un inventario interno dovrebbe quindi riportare data dell’accordo, modifiche successive, tecnologia, soggetti coinvolti e clausole sui risultati. La priorità operativa può essere attribuita ai rapporti che incidono su prodotti in sviluppo o su nuovi investimenti. Non occorre riscrivere senza criterio tutto il portafoglio: occorre sapere quali documenti richiedono un’analisi specifica e perché.
Checklist da preparare per la revisione legale e tecnica
- Contratto principale, allegati e accordi laterali nella versione effettivamente applicata.
- Elenco della tecnologia iniziale, con titoli, versioni e documentazione identificabili.
- Mappa dei risultati attesi e dei contributi di dipendenti, consulenti e fornitori.
- Diritti che ciascuna parte vuole mantenere per uso proprio e concessione a terzi.
- Informazioni sui mercati e sul rapporto competitivo tra le imprese.
- Costi di sviluppo, supporto richiesto e criteri di remunerazione proposti.
- Regole di riservatezza, fine rapporto e conservazione delle prove.
FAQ sui miglioramenti nelle licenze tecnologiche
Che cosa significa grant-back in una licenza tecnologica?
È il meccanismo con cui il licenziatario concede al concedente diritti sui miglioramenti o sulle nuove applicazioni sviluppati sulla tecnologia ricevuta. Prima di valutarlo occorre capire quali risultati comprende, quali diritti attribuisce e se impedisce al licenziatario di sfruttarli.
Il grant-back esclusivo è sempre vietato?
Non si può formulare questa conclusione automatica. L’esclusione dall’esenzione per categoria comporta una valutazione individuale antitrust della restrizione. Vanno considerati il contesto del contratto e i suoi effetti: non basta attribuire un nome diverso alla clausola.
Una licenza non esclusiva sui miglioramenti risolve ogni problema?
No. Occorre comunque verificare il perimetro dell’accordo, i presupposti dell’esenzione e le altre clausole. Sul piano operativo bisogna inoltre chiarire destinatari, utilizzi consentiti, accesso ai documenti e gestione della riservatezza, evitando obblighi più ampi delle disponibilità effettive.
Come si distingue un miglioramento da una tecnologia autonoma?
Serve una ricostruzione tecnica: tecnologia iniziale, contributi successivi, dipendenze e possibilità di impiego separato. Il contratto dovrebbe prevedere criteri e documenti per classificare i risultati, oltre a una procedura per risolvere i disaccordi senza bloccare ogni attività di ricerca.
Che cosa portare alla consulenza sul grant-back?
Bozza di licenza e allegati tecnici, accordi precedenti, elenco dei titoli e del know-how, descrizione dei miglioramenti attesi, soggetti coinvolti, mercati interessati e budget di sviluppo. È utile indicare subito se altri contratti limitano la concessione dei risultati a terzi.
Devi negoziare una clausola sui miglioramenti?
La pagina dedicata ai servizi dello Studio sui contratti di concessione in licenza descrive l’assistenza contrattuale. Per sottoporre una bozza e organizzare l’esame dei documenti puoi richiedere una consulenza su licenze tecnologiche e clausole di grant-back, indicando tecnologia, obiettivi e scadenze della trattativa. Prima di trasmettere segreti industriali, concorda un canale appropriato e l’estensione della documentazione necessaria.
Informazioni verificate il 18 ottobre 2026 sulle fonti primarie europee collegate. Gli esempi sono ipotetici e non descrivono clienti o risultati professionali. Il contenuto è informativo e non costituisce una valutazione del singolo contratto.