Sì: l’ammortamento fiscale e la rivalutazione del marchio possono diventare leve concrete nella valutazione di un’acquisizione, ma solo a condizioni precise. Il tema centrale della brand valuation legata allo sfruttamento dell’ammortamento fiscale del marchio per l’acquisizione richiede tre elementi che devono coesistere: una perizia tecnica solida, una documentazione difendibile in sede di controllo e un’attenzione puntuale alla disciplina transitoria degli IAS/IFRS. Senza questi tre pilastri, il vantaggio fiscale resta teorico.

Il quadro normativo di riferimento non lascia molto spazio all’interpretazione libera. L’articolo 103 del TUIR fissa il limite di deducibilità delle quote di ammortamento del marchio a un diciottesimo del costo, mentre l’articolo 110 del D.L. 104/2020 disciplina la rivalutazione con imposta sostitutiva. A completare il quadro interviene l’interpello n. 105 del 14 marzo 2022 dell’Agenzia delle Entrate, che chiarisce come la deduzione extracontabile possa proseguire anche dopo il passaggio ai principi contabili internazionali.

Nei prossimi paragrafi troverai il percorso operativo che una due diligence seria deve seguire:

Un consiglio: prima di negoziare il prezzo, chiedi sempre se il venditore ha già rivalutato il marchio con imposta sostitutiva: cambia radicalmente la base di calcolo del vantaggio fiscale che stai acquistando.

Punti chiave

L’ammortamento fiscale del marchio diventa una leva efficace in acquisizione solo quando perizia, rivalutazione e documentazione extracontabile sono coerenti tra loro.

Punto Dettagli
Limite di deducibilità Le quote di ammortamento del marchio sono deducibili fino a un diciottesimo del costo, secondo l’articolo 103 TUIR.
Rivalutazione con imposta sostitutiva L’articolo 110 D.L. 104/2020 consente di rivalutare il marchio con imposta sostitutiva del 3%, scegliendo tra affrancamento e sospensione.
Effetto sul TAB, non sul valore Un periodo di ammortamento più lungo riduce il Tax Amortisation Benefit senza cambiare automaticamente il valore economico del marchio.
Deduzione extracontabile dopo IAS/IFRS L’interpello n. 105/2022 consente di proseguire la deduzione anche dopo l’eliminazione contabile del marchio in bilancio.
Supporto specialistico Studiolegalecoviello predispone perizie di valutazione, piani di ammortamento extracontabile e assistenza nella negoziazione M&A sui marchi.

Indice

Normativa e regole di base sull’ammortamento fiscale dei marchi

L’articolo 103, comma 1, del TUIR stabilisce che le quote di ammortamento del costo dei marchi sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo, corrispondente a un’aliquota massima del 5,56% annuo secondo la disciplina fiscale del marchio d’impresa. In pratica, un marchio acquisito per un milione di euro genera una deduzione fiscale massima di circa 55.600 euro l’anno, distribuita su diciotto periodi d’imposta.

Questo limite si applica in modo diverso a seconda dell’origine del marchio. Un marchio acquistato da terzi, o acquisito tramite operazione straordinaria come una cessione d’azienda, ha un costo fiscalmente riconosciuto chiaramente identificabile: il prezzo pagato, capitalizzato e ammortizzabile secondo la regola dell’articolo 103. Un marchio creato internamente, invece, non genera un costo capitalizzabile ai fini fiscali nella stessa misura, perché le spese di sviluppo del brand vengono spesso dedotte come costi correnti nell’esercizio in cui sono sostenute.

La distinzione conta moltissimo in un’acquisizione. Se acquisti un ramo d’azienda che include un marchio storico mai iscritto in bilancio dal venditore, il prezzo pagato per quel marchio diventa la base per un nuovo ammortamento fiscale, spesso più favorevole di quanto il venditore avesse mai potuto dedurre.

I principi contabili OIC, in particolare l’OIC 24, richiedono che la vita utile del marchio sia stimata in modo motivato: se non è determinabile con attendibilità, si applica un periodo massimo di ammortamento di dieci anni. Questo vincolo civilistico non coincide necessariamente con il limite fiscale dei diciotto anni, e proprio da questo disallineamento nascono le variabili extracontabili che un buon consulente deve gestire.

Punti da verificare prima di procedere:

Come l’ammortamento fiscale incide sulla valutazione nelle operazioni di M&A

Il collegamento tra ammortamento fiscale e prezzo di acquisizione passa attraverso un concetto tecnico preciso: il Tax Amortisation Benefit (TAB). Il TAB rappresenta il valore attuale del risparmio fiscale che l’acquirente otterrà potendo ammortizzare fiscalmente il marchio acquisito, e si somma al valore economico stimato con i metodi tradizionali nell’ambito della Purchase Price Allocation.

I metodi di valutazione più utilizzati nelle perizie per intangibili come i marchi sono quattro:

  1. Metodo delle royalties (relief from royalties): stima quanto l’azienda risparmierebbe non dovendo pagare una royalty a un ipotetico licenziante esterno, applicando un tasso percentuale sui ricavi attesi. È il metodo più usato nelle Purchase Price Allocation per la sua trasparenza e comparabilità con i dati di mercato.
  2. Metodo reddituale: calcola il valore del marchio come quota dei flussi di reddito differenziale attribuibili al brand rispetto a un prodotto generico equivalente.
  3. Metodo del costo: stima cosa costerebbe ricreare il marchio da zero, incluse spese di comunicazione e posizionamento.
  4. Metodo di mercato: confronta transazioni comparabili su marchi simili, quando disponibili.

Le slide tecniche presentate dall’ODCEC di Torino sui metodi di valutazione del marchio confermano che il metodo delle royalties e quello del costo storico rivalutato restano gli strumenti più praticabili nelle perizie ordinarie.

Un esempio numerico semplificato chiarisce l’effetto della durata di ammortamento sul TAB. Questo non significa, però, che il valore economico del marchio cambi in automatico: analisi tecniche su questo tema mostrano che l’allungamento del periodo fiscale di ammortamento riduce il TAB senza inficiare la valutazione contabile ottenuta con metodologie conformi ai principi di settore. Chi negozia il prezzo deve quindi separare con chiarezza il valore economico del marchio dal beneficio fiscale che ne deriva, per evitare di sovrastimare o sottostimare uno dei due elementi.

Rivalutazione del marchio e imposta sostitutiva: opportunità e limiti

L’articolo 110 del D.L. 104/2020 ha introdotto la possibilità di rivalutare i beni immateriali, inclusi i marchi, pagando un’imposta sostitutiva del 3% sul maggior valore iscritto in bilancio. Il meccanismo consente di allineare il valore fiscale del marchio al suo valore economico attuale, spesso molto superiore al costo storico ammortizzato.

La rivalutazione comporta due scelte alternative che incidono direttamente sulla tempistica del beneficio fiscale:

Nella pratica delle operazioni straordinarie, questa distinzione pesa parecchio sulla negoziazione. Un venditore che ha rivalutato il marchio con affrancamento consegna all’acquirente un asset con un valore fiscale già pienamente deducibile, mentre una rivalutazione solo sospesa può comportare vincoli residui da verificare attentamente nei contratti di cessione.

Dal punto di vista contabile, la rivalutazione incide anche sulla vita utile residua utilizzata per il nuovo piano di ammortamento, che va ricalcolato in coerenza con l’OIC 24 e, se applicabile, con lo IAS 38. In una trattativa di acquisizione, verificare se e come è stata effettuata la rivalutazione è uno dei primi controlli da fare, perché determina quanto del vantaggio fiscale futuro l’acquirente potrà effettivamente incassare, e quanto invece resta legato a condizioni pregresse non trasferibili nella stessa forma.

Transizione a IAS/IFRS e deduzione extracontabile: cosa sapere per l’acquisizione

Il passaggio ai principi contabili internazionali cambia radicalmente il trattamento del marchio in bilancio, e non sempre nella direzione che ci si aspetterebbe. Lo IAS 38 impone che i marchi generati internamente non siano capitalizzabili, e in alcuni casi la prima applicazione dei principi internazionali comporta l’eliminazione contabile di marchi precedentemente iscritti secondo i principi nazionali.

La disciplina transitoria dell’articolo 13 del D.Lgs. 38/2005 affronta proprio questo problema, stabilendo come gestire fiscalmente i valori che escono dal bilancio per effetto del cambio di principi contabili. Il punto critico è che l’eliminazione contabile del marchio non deve necessariamente comportare la perdita del diritto alla deduzione fiscale già maturato.

L’interpello n. 105/2022 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato proprio questo principio: in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 110 del D.L. 104/2020, il valore fiscale del marchio rivalutato può essere mantenuto e la deduzione dell’ammortamento può proseguire in via extracontabile, anche quando il marchio non compare più in bilancio dopo la transizione agli IAS/IFRS. È un chiarimento che riduce sensibilmente il rischio pratico per chi acquisisce società che hanno adottato o stanno adottando i principi internazionali.

Prima di chiudere un’acquisizione che coinvolge una società IAS adopter, verifica in ordine:

  1. Se il marchio target è stato rivalutato secondo l’articolo 110 D.L. 104/2020 e con quale opzione (affrancamento o sospensione).
  2. Se la transizione agli IAS/IFRS ha comportato l’eliminazione contabile del marchio o la sua permanenza in bilancio con criteri diversi.
  3. Se esiste un interpello, una risposta ad istanza o un parere formale che documenti la posizione fiscale assunta dal venditore.
  4. Se il piano di deduzione extracontabile residuo è quantificato e riportato in un prospetto extracontabile allegato alla dichiarazione dei redditi.

Un consiglio: chiedi sempre al venditore il prospetto delle variazioni extracontabili degli ultimi cinque esercizi: è il documento che rivela se la deduzione del marchio sta effettivamente proseguendo secondo quanto dichiarato.

Calcolo pratico e passaggi operativi per integrare l’ammortamento nella due diligence

Integrare l’analisi dell’ammortamento fiscale del marchio in una due diligence di acquisizione richiede una sequenza operativa precisa, non un’analisi isolata da consulenti diversi che lavorano su binari separati.

Le fasi da seguire sono generalmente queste:

  1. Incarico peritale: nomina di un professionista che stimi il valore del marchio con metodo riconosciuto, tipicamente royalty relief.
  2. Scelta del metodo e dei parametri: definizione del tasso di royalty ipotetico, del tasso di attualizzazione e dell’orizzonte temporale di riferimento.
  3. Raccolta dati storici: fatturato attribuibile al marchio, contratti di licenza comparabili, margini operativi degli ultimi esercizi.
  4. Stima del TAB: calcolo del beneficio fiscale attuale netto derivante dalla possibilità di ammortizzare il marchio nel nuovo perimetro societario.
  5. Simulazioni di prezzo: costruzione di scenari con periodi di ammortamento alternativi (diciotto anni fiscali contro vita utile contabile) per capire l’impatto sul prezzo massimo sostenibile.

Come evidenziano i materiali tecnici dell’ODCEC, nella prassi delle operazioni di M&A è comune costruire la simulazione del TAB sia dal lato dell’acquirente, per capire l’impatto sul prezzo massimo pagabile, sia dal lato del venditore, per stimare il valore netto trattenuto dopo l’operazione, utilizzando scenari multipli basati su tassi di royalty e durate di ammortamento diverse.

I documenti che una due diligence seria deve raccogliere includono:

Un modello semplificato di input/output aiuta a comunicare i risultati al management: inserendo fatturato attribuibile al marchio, tasso di royalty ipotetico e aliquota fiscale, si ottiene un valore attualizzato del marchio e, separatamente, il TAB corrispondente da aggiungere al prezzo di trattativa. Chi vuole approfondire il dettaglio di questo calcolo può consultare la nostra guida sulla valutazione del marchio per il fisco, che illustra passo per passo la costruzione della perizia.

Rischi fiscali, controlli dell’Amministrazione finanziaria e giurisprudenza rilevante

L’Amministrazione finanziaria può contestare il valore attribuito al marchio in sede di verifica, soprattutto quando la perizia risulta poco documentata o basata su parametri di royalty non comparabili con il settore di riferimento. La giurisprudenza recente offre indicazioni concrete su come il Fisco valuta questi casi.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell’uso del metodo dei canoni di royalty per stimare il valore del marchio nella valutazione di un ramo d’azienda, riconoscendo che il potenziale commerciale del brand può prevalere sulla redditività storica dell’impresa, anche in presenza di perdite operative.

Questo orientamento, riportato nell’analisi di LexCED sulla valutazione del ramo d’azienda, significa che una società in perdita non può automaticamente sostenere che il proprio marchio valga poco: se il brand ha potenziale di mercato, il metodo royalties può giustificare una valutazione elevata anche in un contesto reddituale negativo.

Misure pratiche per ridurre il rischio di rettifiche in fase di controllo:

Perché affidarsi a uno studio specializzato in valutazione e fiscalità del marchio

Gestire l’ammortamento fiscale del marchio in un’acquisizione richiede competenze che raramente convivono in un solo professionista: diritto tributario, proprietà industriale e valutazione d’azienda. Studiolegalecoviello unisce questi ambiti attraverso un approccio che integra consulenza legale internazionale, esperienza specifica in proprietà intellettuale e strumenti digitali dedicati alla gestione dei diritti IP.

I servizi concreti attivabili includono:

Un consiglio: porta alla prima consulenza tutta la documentazione storica sul marchio, anche quella apparentemente marginale: contratti di licenza mai attivati o vecchie perizie interne spesso cambiano la strategia fiscale consigliata.

Cosa ho imparato analizzando decine di operazioni con marchi in gioco

La convinzione più diffusa, e più fuorviante, è che l’ammortamento fiscale del marchio sia un dettaglio da lasciare al commercialista dopo la firma del contratto. Nella pratica è l’opposto: chi lo ignora in fase di due diligence rischia di pagare un prezzo che non riflette il reale beneficio fiscale trasferito, in un senso o nell’altro.

La lezione meno intuitiva riguarda la transizione IAS/IFRS. Molti professionisti presumono che l’eliminazione contabile del marchio equivalga alla perdita del vantaggio fiscale, ma l’interpello del 2022 dimostra che non è così, a condizione che la rivalutazione sia stata gestita correttamente in origine.

Il consiglio pratico più utile resta questo: non fidarti mai di un valore del marchio senza chiedere quale metodo lo ha generato e con quali parametri. Una perizia royalty relief costruita su comparabili deboli vale poco più di una stima a occhio, anche se porta la firma di un professionista.

— STUDIO

Come Studiolegalecoviello ti accompagna nella valutazione fiscale del marchio

A differenza di un commercialista generalista o di un valutatore che lavora solo su numeri di bilancio, Studiolegalecoviello combina competenza in proprietà industriale e diritto tributario internazionale per costruire perizie di marchio che resistono a un controllo fiscale, non solo a una trattativa commerciale.

Studiolegalecoviello

Lo studio segue operazioni che coinvolgono marchi storici, marchi di qualità e portafogli di proprietà intellettuale complessi, con un’attenzione specifica alle implicazioni fiscali delle operazioni straordinarie. Se stai valutando l’acquisizione di una società con un marchio rilevante, o devi cedere un’azienda che include asset intangibili non ancora rivalutati, la prima consulenza serve proprio a mappare il valore fiscale reale del marchio e le opzioni disponibili prima di negoziare il prezzo. Per i marchi con una storia commerciale consolidata, la pagina dedicata ai marchi storici descrive come lo studio struttura la perizia e l’assistenza nella trattativa. Chi ha bisogno di rivedere anche gli accordi di licenza collegati al marchio può approfondire i contratti di concessione in licenza. Richiedi una prima valutazione per capire quale margine di ottimizzazione fiscale è realisticamente applicabile al tuo caso.

Fonti

Domande frequenti

Come funziona l’ammortamento fiscale del marchio?

Il costo del marchio viene dedotto in quote costanti fino a un massimo di un diciottesimo all’anno, secondo l’articolo 103 del TUIR, corrispondente a un’aliquota massima del 5,56%.

Come funziona l’ammortamento fiscale per brevetti e marchi in Italia?

Marchi e brevetti seguono regole di deducibilità diverse: il marchio è limitato a un diciottesimo del costo, mentre i brevetti hanno un regime distinto legato alla loro vita utile residua e alle norme specifiche sui beni immateriali.

Come vengono tassate le royalties per l’utilizzo di un marchio?

I canoni di royalty percepiti dal titolare del marchio costituiscono reddito imponibile ordinario per l’impresa che li riceve, e rappresentano un costo deducibile per chi li paga, entro i limiti previsti dalla normativa fiscale applicabile.

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