Che cosa determina la fiscalità delle operazioni straordinarie?
Le operazioni straordinarie, intese come fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda e cessioni, producono effetti contabili e fiscali che non si esauriscono nel momento in cui l’atto viene perfezionato. La corretta gestione di questi effetti richiede la padronanza di tre piani distinti: la contabilizzazione secondo i principi OIC, il trattamento fiscale delle imposte correnti e differite, e l’accesso ai benefici e alle agevolazioni previsti dall’ordinamento. Il D.Lgs. 192/2024 ha ridisegnato in modo sostanziale le regole sul riallineamento fiscale, introducendo una nuova aliquota sostitutiva complessiva derivante dalla somma delle aliquote IRES e IRAP e il versamento in unica soluzione, con effetti diretti sul pricing nelle operazioni di fusione e acquisizione.
La distinzione fondamentale da cui partire è quella tra operazioni realizzative e fiscalmente neutrali: le prime, come la cessione d’azienda, generano plusvalenze tassabili in capo al cedente e riconoscimento dei maggiori valori in capo al cessionario; le seconde, come conferimento, fusione e scissione, si effettuano in continuità dei valori fiscali storici, senza tassazione immediata ma con l’insorgere di differenze temporanee che impongono la rilevazione della fiscalità differita secondo l’OIC 25.
I punti essenziali da tenere presenti sono i seguenti:
- Le operazioni fiscalmente neutrali non generano imposte correnti, ma producono differenze temporanee tra valori contabili e fiscali che richiedono l’iscrizione di imposte differite passive o attive.
- Il principio contabile OIC 25 disciplina la rilevazione di queste differenze, distinguendo tra operazioni con effetto sul conto economico e operazioni senza tale effetto, categoria in cui rientrano le operazioni straordinarie.
- Il D.Lgs. 192/2024 ha introdotto la possibilità di riallineare i valori fiscali ai valori contabili per singoli elementi dell’attivo, superando il vincolo delle categorie omogenee previsto dalla normativa previgente.
- L’imposta sostitutiva, con aliquota complessiva determinata dalla somma delle aliquote IRES e IRAP, deve essere versata in un’unica rata entro il termine del saldo delle imposte relative all’esercizio in cui l’operazione è stata posta in essere.
- I bonus fiscali e i crediti d’imposta collegati a investimenti effettuati nel contesto di operazioni straordinarie seguono le regole contabili dell’OIC 12, OIC 15 e OIC 16, a seconda della loro natura.
- Le novità del 2024 richiedono decisioni tempestive: l’opzione per il riallineamento va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dell’operazione, non più in quella dell’anno successivo.
Come si contabilizzano le imposte differite nelle operazioni straordinarie secondo l’OIC 25
La contabilizzazione delle imposte differite nelle operazioni straordinarie è uno degli aspetti tecnici più delicati della prassi contabile italiana. Il principio contabile OIC 25 colloca le operazioni di fusione, scissione e conferimento tra quelle che non transitano dal conto economico, il che impone un trattamento specifico rispetto alle differenze temporanee ordinarie.

Come nascono le differenze temporanee
Quando un’operazione straordinaria avviene in regime di neutralità fiscale, i valori contabili iscritti nel primo bilancio successivo all’operazione divergono dai valori fiscalmente riconosciuti, che restano ancorati ai costi storici del dante causa. Questa divergenza costituisce una differenza temporanea imponibile, dalla quale scaturisce l’obbligo di iscrivere imposte differite passive. La fiscalità differita deve essere rilevata alla data in cui avviene l’operazione, non rinviata agli esercizi in cui le differenze si riverseranno.
Un esempio concreto: in una fusione per incorporazione, il disavanzo di fusione viene attribuito a un’immobilizzazione materiale nel bilancio di apertura dell’incorporante. Il valore contabile di quell’immobilizzazione risulta superiore al costo fiscalmente riconosciuto, che rimane quello iscritto nel bilancio della società incorporata. Si genera così una differenza temporanea imponibile che richiede l’iscrizione di imposte differite passive, calcolate applicando l’aliquota fiscale vigente alla differenza tra i due valori.
Il trattamento dell’avviamento
L’OIC 25 riserva all’avviamento un trattamento distinto rispetto alle altre attività acquisite. Il paragrafo 77 del principio stabilisce che la società incorporante o risultante dalla fusione non deve iscrivere imposte differite al momento della rilevazione iniziale dell’avviamento. La ragione è tecnica: l’avviamento rappresenta la differenza residua dopo l’allocazione del costo di acquisizione alle singole attività e passività; iscrivere imposte differite su di esso comporterebbe un incremento simultaneo dell’attivo e del passivo che renderebbe il bilancio meno trasparente.
Imposte anticipate: quando è ammessa l’iscrizione
Le imposte anticipate, che rappresentano un credito fiscale futuro derivante da differenze temporanee deducibili, possono essere iscritte solo in presenza di una ragionevole certezza di recupero, supportata da piani fiscali attendibili. Questo criterio, previsto dall’OIC 25, impone una valutazione prospettica della capacità reddituale della società risultante dall’operazione. Nelle operazioni di scissione, ad esempio, la società beneficiaria deve verificare se i redditi imponibili futuri saranno sufficienti ad assorbire le differenze temporanee deducibili prima che queste scadano.
Riallineamento nello stesso esercizio o in un esercizio successivo
L’OIC 25 disciplina entrambe le ipotesi. Se la decisione di riallineare i valori fiscali ai valori contabili viene presa con riferimento all’esercizio in cui avviene l’operazione, la società calcola l’imposta sostitutiva sul plusvalore attribuito e la iscrive come debito tributario alla voce D12 del passivo. Se invece il riallineamento viene deciso in un esercizio successivo, la società elimina il fondo imposte differite in contropartita a un provento nella voce 20 del conto economico, e contestualmente iscrive il costo dell’imposta sostitutiva alla medesima voce, con contropartita nel debito tributario. Il beneficio netto è quindi attenuato dal costo dell’imposta sostitutiva.
Per le operazioni di scissione societaria che coinvolgono marchi e brevetti, la corretta allocazione del disavanzo e la conseguente rilevazione della fiscalità differita assumono rilievo particolare, poiché i valori degli intangibili tendono a divergere significativamente tra piano contabile e piano fiscale.
Qual è il profilo fiscale delle operazioni straordinarie dopo il D.Lgs. 192/2026?
Operazioni realizzative e neutrali: il quadro di riferimento
Sul piano fiscale, le operazioni straordinarie si dividono in due categorie con conseguenze radicalmente diverse. Le cessioni d’azienda sono operazioni realizzative: il cedente tassa le plusvalenze realizzate, e il cessionario ottiene il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio. Conferimento, fusione e scissione operano invece in regime di neutralità fiscale: nessuna tassazione immediata in capo al dante causa, ma nessun riconoscimento dei maggiori valori contabili in capo all’avente causa, salvo esercizio dell’opzione per il riallineamento.
Le nuove aliquote dell’imposta sostitutiva
Il D.Lgs. 192/2024 ha riformulato in modo sostanziale il regime dell’imposta sostitutiva previsto dall’articolo 176, comma 2-ter del TUIR. Le nuove aliquote previste per IRES e IRAP sostituiscono il sistema precedente basato su scaglioni differenziati, con un’unica aliquota applicata ai maggiori valori, semplificando il calcolo e modificando il carico fiscale complessivo.
| Regime | Aliquota IRES | Aliquota IRAP | Totale | Modalità di versamento |
|---|---|---|---|---|
| Previgente (fino al 31 dicembre 2023) | 12%, 14% o 16% per scaglioni | inclusa negli scaglioni | 12–16% | tre rate annuali |
| D.Lgs. 192/2024 (dal 1° gennaio 2024) | 18% | 3% | 21% | unica soluzione |
Modalità di versamento e tempistica dell’opzione
Una delle modifiche più rilevanti introdotte dalla riforma riguarda la tempistica. L’opzione per il riallineamento deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’operazione è stata posta in essere, non più in quella dell’anno successivo. Il versamento dell’imposta sostitutiva avviene in un’unica soluzione entro il termine del saldo delle imposte relative a quell’esercizio. Per un’operazione realizzata nel corso del 2024 da un soggetto con esercizio coincidente con l’anno solare, il versamento doveva essere effettuato entro il 30 giugno 2025.
Periodo di sorveglianza e recapture
I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal periodo d’imposta in cui è esercitata l’opzione. Tuttavia, se i beni riallineati vengono ceduti prima del decorso del terzo periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione (in luogo del quarto previsto dalla normativa previgente), scatta la recapture: il costo fiscale viene ridotto dei maggiori valori affrancati e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto, mentre l’imposta sostitutiva versata è scomputata dalle imposte sui redditi dovute.
Ambito soggettivo e oggettivo
Ai sensi del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sono ammesse al regime dell’imposta sostitutiva le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria o traslativa. L’ambito oggettivo comprende le immobilizzazioni materiali e immateriali, con esclusione dei beni merce e delle immobilizzazioni finanziarie. L’avviamento e i marchi d’impresa rientrano nell’ambito di applicazione, con la precisazione che la deduzione degli ammortamenti sui valori affrancati può essere effettuata in misura non superiore a un quinto per ciascun periodo d’imposta, a partire dal secondo periodo successivo al pagamento dell’imposta sostitutiva.
Per chi gestisce ammortamenti di marchi conferiti in operazioni di conferimento d’azienda, la corretta applicazione di queste regole determina l’entità del beneficio fiscale effettivo nel tempo.
Quali benefici fiscali e incentivi si applicano nelle operazioni straordinarie?
Tipologie di agevolazioni disponibili
Le operazioni straordinarie non sono solo un terreno di complessità fiscale: rappresentano anche un’occasione per accedere a benefici e agevolazioni che, se correttamente pianificati, possono ridurre il carico tributario complessivo. Le principali categorie di incentivi applicabili comprendono i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, le agevolazioni per ricerca e sviluppo, i contributi in conto impianti correlati ad acquisizioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, e il regime di affrancamento dei maggiori valori tramite imposta sostitutiva.

Contabilizzazione dei bonus fiscali e crediti d’imposta
La corretta rilevazione contabile dei bonus fiscali richiede di distinguere la natura del beneficio. Secondo le indicazioni dell’OIC, i contributi in conto impianti, correlati all’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, seguono la disciplina dell’OIC 16 e dell’OIC 24; i contributi in conto esercizio, destinati a integrare i ricavi o ridurre i costi di gestione, seguono l’OIC 12. I crediti d’imposta, invece, vengono rilevati al momento della maturazione del diritto e utilizzati in compensazione tramite modello F24.
Un aspetto spesso trascurato riguarda il trattamento dei crediti d’imposta per investimenti in beni immateriali nell’ambito del piano Industria 4.0: questi seguono la disciplina dei contributi in conto impianti, con iscrizione del credito in contropartita alla riduzione del costo dell’immobilizzazione o alla voce dei risconti passivi, a seconda del metodo contabile adottato. Il trattamento non è neutro rispetto al calcolo degli ammortamenti futuri.
- I crediti d’imposta maturati nel contesto di operazioni di conferimento d’azienda devono essere attribuiti alla società conferitaria o conferente in base alla titolarità giuridica del diritto al momento dell’operazione.
- I contributi in conto impianti ricevuti prima di un’operazione di scissione seguono il patrimonio cui afferiscono: se il bene agevolato viene trasferito alla beneficiaria, il relativo contributo segue il bene.
- I bonus fiscali non ancora utilizzati alla data dell’operazione devono essere indicati nella nota integrativa con specifica descrizione delle condizioni di utilizzo e dei vincoli di compensazione.
- La valutazione del costo ammortizzato secondo l’OIC 15 si applica ai crediti d’imposta con scadenza pluriennale, evitando la rilevazione immediata come ricavo dell’intero importo.
Caso applicativo: conferimento d’azienda con crediti d’imposta attivi
Si consideri una società che, nel corso di un’operazione di conferimento d’azienda, trasferisce alla conferitaria un ramo produttivo che include macchinari acquistati con il beneficio del credito d’imposta per investimenti 4.0. Il credito non ancora utilizzato alla data del conferimento deve essere trasferito alla conferitaria, che ne acquisisce la titolarità. La conferitaria iscriverà il credito tra le attività tributarie e lo utilizzerà in compensazione nei periodi successivi, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla normativa. La nota integrativa del primo bilancio post-conferimento dovrà descrivere l’origine del credito, il suo ammontare residuo e le modalità di utilizzo previste.
Un consiglio: documentare con precisione la titolarità dei crediti d’imposta prima di perfezionare l’operazione straordinaria è indispensabile per evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate in sede di verifica. Un’analisi preventiva della posizione fiscale del ramo trasferito riduce significativamente il rischio di recuperi a posteriori.
Come cambia la gestione fiscale e contabile con la riforma del 2026?
Il D.Lgs. 192/2024 ha introdotto una riforma del regime di affrancamento dei maggiori valori in seguito a operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, modificando la struttura dell’opzione, le modalità di versamento e la granularità del riallineamento consentito.
Le novità principali
- Riallineamento per singoli asset: il nuovo articolo 176, comma 2-ter del TUIR consente di affrancare i maggiori valori per singoli elementi dell’attivo, superando il vincolo delle categorie omogenee di immobilizzazioni previsto dalla normativa previgente. Questa modifica aumenta la flessibilità operativa ma richiede un monitoraggio dettagliato per ciascun bene riallineato.
- Versamento in unica soluzione: l’imposta sostitutiva non può più essere rateizzata in tre anni. Il versamento integrale entro il termine del saldo delle imposte dell’esercizio dell’operazione impone una pianificazione finanziaria anticipata.
- Opzione nella dichiarazione dell’anno dell’operazione: la scelta deve essere formalizzata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui l’operazione ha avuto efficacia giuridica, con tempi decisionali più stretti rispetto al regime previgente.
- Riduzione del periodo di sorveglianza: il periodo di recapture passa da quattro a tre esercizi successivi a quello dell’opzione, con un effetto positivo per chi prevede di cedere i beni riallineati in tempi relativamente brevi.
- Libera compensabilità delle perdite nelle fusioni: la riforma introduce il principio della libera compensabilità delle perdite conseguite da una società a partire dal suo ingresso nel gruppo societario, con rilevanza quale unico soggetto economico, e delle perdite cosiddette «omologate».
- Scissione mediante scorporo: la scissione ex articolo 2506.1 del codice civile trova piena dignità fiscale nell’ordinamento, con trattamento analogo al conferimento d’azienda ai fini fiscali.
Periodo transitorio per le operazioni del 2026
Le operazioni poste in essere nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente al 1° gennaio 2024, continuano ad applicarsi le regole previgenti: aliquote per scaglioni (12%, 14%, 16%), possibilità di esercitare l’opzione anche nella dichiarazione dell’anno successivo, versamento in tre rate e periodo di sorveglianza di quattro anni. Questo regime transitorio consente alle imprese che hanno effettuato operazioni nel 2023 di beneficiare delle condizioni più favorevoli della vecchia normativa.
Impatto sul pricing nelle operazioni di M&A
L’aumento dell’aliquota complessiva al 21% per l’imposta sostitutiva riduce il vantaggio competitivo del riallineamento rispetto alle aliquote ordinarie. Con le vecchie aliquote, la differenza tra il costo dell’affrancamento e il risparmio fiscale sugli ammortamenti futuri era più ampia; con il 21%, l’analisi di convenienza diventa più stringente e può influenzare la determinazione del prezzo nelle trattative di fusione e acquisizione. Chi acquista un’azienda e intende riallineare i valori degli intangibili deve ora considerare un costo di affrancamento più elevato, che si riflette sulla valutazione complessiva dell’operazione.
Un consiglio: nelle operazioni di M&A concluse dopo il 1° gennaio 2024, inserire nel piano di due diligence fiscale un’analisi specifica del costo del riallineamento al 21% rispetto al beneficio atteso dagli ammortamenti futuri è una prassi che può evitare sorprese significative in sede di chiusura.
Esempi pratici di contabilizzazione e gestione fiscale nelle operazioni straordinarie
1. Fusione per incorporazione: rilevazione delle imposte differite
Una società incorporante acquisisce una società incorporata con un patrimonio netto contabile di 1.000.000 € e un patrimonio netto fiscalmente riconosciuto di 600.000 €. Il disavanzo di fusione di 400.000 € viene attribuito a un immobile strumentale. Il valore contabile dell’immobile nel bilancio di apertura dell’incorporante è quindi superiore di 400.000 € rispetto al costo fiscalmente riconosciuto. Applicando l’aliquota IRES del 24%, l’incorporante iscrive imposte differite passive per 96.000 €, che verranno rilasciate progressivamente man mano che l’immobile viene ammortizzato o ceduto.
Se l’incorporante decide di riallineare i valori fiscali nello stesso esercizio della fusione, calcola l’imposta sostitutiva del 21% su 400.000 €, pari a 84.000 €, e la iscrive come debito tributario alla voce D12. Il fondo imposte differite non viene iscritto, poiché la differenza temporanea viene eliminata con il riallineamento. Il risparmio rispetto all’imposta differita ordinaria (96.000 €) è di 12.000 €, ma va considerato che il versamento avviene in un’unica soluzione, mentre le imposte differite si sarebbero riversate nel tempo.
2. Scissione parziale: trattamento delle differenze temporanee
In un’operazione di scissione societaria parziale, la società scissa trasferisce alla beneficiaria un ramo d’azienda che include brevetti iscritti in bilancio a 500.000 € e fiscalmente riconosciuti a 200.000 €. La differenza temporanea imponibile di 300.000 € genera imposte differite passive per 72.000 € (24% IRES), che la beneficiaria iscrive nel bilancio di apertura. Se la beneficiaria opta per il riallineamento, versa l’imposta sostitutiva del 21% su 300.000 €, pari a 63.000 €, ottenendo il riconoscimento fiscale del valore contabile dei brevetti e la possibilità di dedurre gli ammortamenti sul valore pieno a partire dal periodo dell’opzione.
3. Conferimento d’azienda: crediti d’imposta e continuità
In un conferimento d’azienda, la società conferente trasferisce alla conferitaria un ramo che include un credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di 50.000 €, non ancora utilizzato. La conferitaria iscrive il credito tra le attività tributarie e lo utilizza in compensazione nei periodi successivi. La nota integrativa descrive l’origine del credito, il suo ammontare e le condizioni di utilizzo. Se il credito è soggetto a un limite annuale di compensazione, la conferitaria deve pianificare l’utilizzo su più esercizi, con eventuale iscrizione della quota non compensabile nell’anno come credito a lungo termine.
Errori comuni e prassi corrette
- Omettere la rilevazione delle imposte differite passive nelle operazioni fiscalmente neutrali è uno degli errori più frequenti, spesso motivato dalla convinzione che l’assenza di tassazione immediata escluda qualsiasi effetto fiscale in bilancio.
- Iscrivere imposte anticipate senza una valutazione prospettica della redditività futura viola i criteri dell’OIC 25 e può portare a rettifiche in sede di revisione.
- Non documentare formalmente l’opzione per il riallineamento nella dichiarazione dei redditi dell’anno dell’operazione comporta la decadenza dal regime agevolato, senza possibilità di sanatoria.
- Trascurare l’analisi della recapture rule nella pianificazione delle cessioni successive all’affrancamento può generare recuperi fiscali inattesi, con applicazione di interessi e sanzioni.
Come pianificare al meglio le operazioni straordinarie sul piano contabile e fiscale
Una pianificazione efficace delle operazioni straordinarie parte dall’analisi preventiva delle differenze tra valori contabili e fiscali esistenti prima dell’operazione, non solo di quelle che emergeranno dopo. Il riallineamento fiscale introdotto dal D.Lgs. 192/2024 consente di intervenire anche su divergenze preesistenti, purché queste siano evidenziate nel bilancio successivo all’operazione di riorganizzazione.
Le strategie più efficaci si articolano su più livelli:
- Analisi di convenienza del riallineamento: confrontare il costo dell’imposta sostitutiva al 21% con il risparmio fiscale atteso dagli ammortamenti futuri sui valori riallineati, tenendo conto della durata residua di ammortamento e del tasso di attualizzazione. Per beni con vita utile residua breve, il riallineamento può non essere conveniente.
- Tempestività nelle scelte: l’opzione per il riallineamento deve essere esercitata nella dichiarazione dell’anno dell’operazione. Ritardare la decisione non è più possibile con il nuovo regime, salvo per le operazioni del 2023 che beneficiano del periodo transitorio.
- Monitoraggio delle differenze temporanee: predisporre un registro extracontabile delle differenze temporanee per ciascun bene o categoria di beni, aggiornato ad ogni esercizio, consente di gestire con precisione la fiscalità differita e di pianificare i riversamenti futuri.
- Documentazione formale degli adempimenti: conservare la documentazione relativa all’opzione esercitata, al calcolo dell’imposta sostitutiva e al versamento effettuato è indispensabile in caso di verifica dell’Agenzia delle Entrate. La circolare 57/2008 dell’Agenzia delle Entrate, in assenza di nuovi chiarimenti ufficiali sulla normativa riformata, rimane un riferimento utile per l’interpretazione di alcune disposizioni.
- Integrazione con la pianificazione degli intangibili: nelle operazioni che coinvolgono marchi, brevetti e altri asset immateriali, la scelta tra riallineamento e mantenimento della fiscalità differita deve essere coordinata con la strategia di gestione del portafoglio di proprietà industriale nel medio termine.
- Aggiornamento delle procedure contabili: le novità del D.Lgs. 192/2024 richiedono una revisione delle procedure interne di contabilizzazione delle operazioni straordinarie, in particolare per quanto riguarda la rilevazione dell’imposta sostitutiva come debito tributario e la gestione del registro dei beni riallineati.
- Valutazione del rischio fiscale: le operazioni straordinarie sono oggetto di attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate, in particolare sotto il profilo dell’abuso del diritto. La riforma ha esplicitamente escluso dall’ambito dell’abuso del diritto la scissione avente a oggetto un’azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta, ma altre strutture possono ancora essere contestate.
Studiolegalecoviello: consulenza qualificata per le operazioni straordinarie
Le operazioni straordinarie che coinvolgono asset immateriali, come marchi, brevetti e diritti di proprietà intellettuale, richiedono un’analisi che integra il piano contabile, quello fiscale e quello della tutela giuridica degli intangibili. Studiolegalecoviello affianca professionisti e imprese italiane nella gestione di queste operazioni, con competenze specifiche in proprietà industriale e diritto commerciale internazionale.
La consulenza offerta dallo studio copre l’analisi delle differenze temporanee emergenti da fusioni, scissioni e conferimenti, la valutazione di convenienza del riallineamento fiscale ai sensi del D.Lgs. 192/2024, e la strutturazione delle operazioni in modo da preservare il valore degli asset intangibili. L’approccio integra gli strumenti del diritto commerciale internazionale con la prassi contabile italiana, offrendo un supporto che va dalla fase di due diligence fino alla redazione del primo bilancio post-operazione. Per una consulenza personalizzata sugli aspetti fiscali e contabili della propria operazione straordinaria, è possibile contattare direttamente Studiolegalecoviello.
Punti chiave
Le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali richiedono la rilevazione obbligatoria delle imposte differite secondo l’OIC 25, mentre il D.Lgs. 192/2024 ha fissato l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 21% complessivo con versamento in unica soluzione.
| Punto | Dettagli |
|---|---|
| Neutralità fiscale e imposte differite | Le operazioni neutrali non generano tassazione immediata, ma impongono l’iscrizione di imposte differite passive secondo l’OIC 25. |
| Aliquota sostitutiva al 21% | Il D.Lgs. 192/2024 fissa l’imposta sostitutiva al 18% IRES più 3% IRAP, versamento in unica soluzione entro il saldo dell’esercizio dell’operazione. |
| Riallineamento per singoli asset | Dal 1° gennaio 2024 è possibile affrancare singoli elementi dell’attivo, senza obbligo di procedere per categorie omogenee. |
| Periodo di sorveglianza ridotto | La recapture scatta se i beni riallineati vengono ceduti entro il terzo esercizio successivo all’opzione, non più il quarto. |
| Studiolegalecoviello | Lo studio affianca le imprese nell’analisi di convenienza del riallineamento e nella gestione degli intangibili nelle operazioni straordinarie. |
Domande frequenti
Che cos’è la fiscalità differita nelle operazioni straordinarie?
La fiscalità differita è l’insieme delle imposte differite passive o anticipate che emergono quando i valori contabili iscritti dopo un’operazione straordinaria divergono dai valori fiscalmente riconosciuti. L’OIC 25 impone la rilevazione di queste differenze alla data dell’operazione.
Quali aliquote si applicano all’imposta sostitutiva dopo il D.Lgs. 192/2026?
Dal 1° gennaio 2024, l’imposta sostitutiva è fissata al 18% per l’IRES e al 3% per l’IRAP, per un totale del 21%, con versamento in un’unica soluzione entro il termine del saldo delle imposte dell’esercizio in cui l’operazione è stata posta in essere.
Quando va esercitata l’opzione per il riallineamento fiscale?
Con il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. 192/2024, l’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’operazione ha avuto efficacia giuridica, non più in quella dell’anno successivo.
Come si contabilizzano i crediti d’imposta trasferiti in un conferimento d’azienda?
I crediti d’imposta non ancora utilizzati seguono il ramo d’azienda trasferito: la conferitaria li iscrive tra le attività tributarie e li utilizza in compensazione nei periodi successivi, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla normativa e con indicazione in nota integrativa.
Quali rischi fiscali comportano le operazioni straordinarie con intangibili?
Le operazioni che coinvolgono marchi, brevetti e avviamento sono soggette a controlli specifici da parte dell’Agenzia delle Entrate, in particolare sotto il profilo dell’abuso del diritto e della corretta determinazione dei valori di affrancamento. Una documentazione formale accurata e un’analisi preventiva di convenienza riducono significativamente l’esposizione al rischio.
